Consulta, illegittima la legge sarda sull’eolico

La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi).

In particolare, l’art. 8 comma 2 della Legge Regionale, bloccava la realizzazione o l’ampliamento degli impianti eolici oltre la fascia dei 300 metri dalla costa se ricadenti in aree con vincolo paesaggistico.

Secondo la Corte, la legge regionale non si limiterebbe a individuare «i siti non idonei» alla installazione degli impianti ma individuerebbe in tutto il territorio regionale quelli idonei ponendosi in contrasto con le Linee Guida Nazionali.

Il legislatore regionale «eccede alla propria competenza sovrapponendosi ai criteri adottati dallo Stato circa la localizzazione dei siti non idonei all’installazione degli impianti», violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione.

Per completezza di informazione, riportiamo la parte giudicata incostituzionale.

Art.8

1. …….

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009 è introdotto il seguente:
“7 bis. La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi:
– all’interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIIR di cui alla tabella B della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’interno delle aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro degli stessi;
– nelle aree relative a tutti i piani per gli insediamenti produttivi (PIP) del territorio regionale;
– nelle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari e la relativa fascia di pertinenza pari a 4 km, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;
– all’interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, e aventi potenza fino a 200 kW da parte degli imprenditori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alla legge regionale n. 15 del 2010.”.