La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme contenute nella legge regionale n.25/2012 all’art. 8, comma 2 emanata dalla Regione Sardegna, in tema di realizzazione o ampliamento di impianti eolici nell’ambito dei paesaggi costieri.
La Regione Sardegna ha di fatto individuato i siti idonei alla costruzione di impianti, contrapponendosi, secondo il giudizio della Consulta, alle “Linee Guida” statali che indicano, infatti, i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Nel particolare, escludendo ogni area espressamente richiamata “nell’ambito dei vasti ambiti di paesaggio costieri”, le norme della legge regionale produrrebbero l’effetto di circoscrivere e limitare le aree disponibili alla realizzazione di impianti eolici, senza alcuna ragione giustificatrice rispetto alla specifica competenza primaria in materia paesaggistica della Regione autonoma Sardegna.
Già nel 2012 la Giunta sarda ha dovuto adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, modificando l’art. 18 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n.2, che individuava “aree e siti idonei” all’installazione di impianti eolici secondo criteri del tutto distinti da quelli per l’individuazione di “aree e siti non idonei” indicati nel D.lgs 387/2003 e nelle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Più volte quindi la Corte ha ritenuto che la Regione Sardegna eccedesse dalla propria competenza, superando i limiti imposti dal legislatore statale in materia di energia eolica.
ANEV accoglie con favore l’intervento della Corte Costituzionale e auspica che tutte le Regioni si adeguino al dettato delle Linee guida nazionali, evitando di porre alle imprese ostacoli burocratici. La continua proliferazione di norme spesso in sovrapposizione e in contrasto tra loro crea costi ed oneri, che di fatto si concretizzano in una serie di lungaggini amministrative, che complicano ulteriormente l’attività dell’industria eolica e ne aumentano i costi. In sintesi, tentare di bloccare il settore eolico con una legislazione così forzata da essere poi spesso giudicata illegittima, ha come diretta conseguenza il rischio di compromettere posti di lavoro, sviluppo economico e benefici ambientali. Si auspica pertanto che tale bocciatura possa servire affinché anche le altre Regioni comprendano che emanare norme illegittime comporta il loro automatico annullamento.