La corte di Cassazione con Sentenza 15333/2014 smentisce il regime di tassazione specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E/2013. In particolare, per definire il regime fiscale delle aree agricole di proprietà di un soggetto privato che le cede con Diritto di superficie per la realizzazione di impianti fotovoltaici o eolici, la Cassazione non considera come sia stato acquisito il diritto ma direttamente il termine quinquennale. Il terreno essendo stato acquisito da più di cinque anni non genera nessuna plusvalenza imponibile anche se viene ceduto il solo diritto di superficie, in quanto viene meno l’intento speculativo delle cessioni infraquinquennali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi, la tassazione per la cessione a titolo oneroso si applica solo nei casi in cui il diritto di superficie, prima di essere ceduto sia stato acquisito a titolo oneroso e non nell’ambito del diritto di piena proprietà.